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Comunicazioni FIEPET Provinciale di Milano

31/07/2003 Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori.

Oggetto: Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori.

A seguito dell'allarme lanciato dal Ministro della Salute Sirchia, relativo all'aumento del consumo di prodotti alcolici e superalcolici da parte dei minori, riteniamo opportuno invitare le nostre strutture territoriali a richiamare l'attenzione delle aziende associate sulla attuale normativa che regola la somministrazione ai minori e ad altri soggetti di tali bevande.
La nostra Federazione condivide infatti le motivazioni di ordine sociale che stanno alla base delle preoccupazioni espresse dal Ministro Sirchia circa l'irresponsabile uso, e talora abuso, di prodotti alcolici da parte degli adolescenti, anche se ha tenuto a precisare che non può essere colpevolizzata la categoria dei pubblici esercizi, come spesso avviene, rispetto ad un problema che coinvolge maggiormente la famiglia e la società in genere.
Comunque per richiamare ad una maggiore sensibilizzazione le nostre aziende associate ricordiamo che l'art. 689 del codice penale punisce con pena pecuniaria da 516 a 2.582 euro ovvero la pena della permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a sei mesi e la pena accessoria della sospensione dell'esercizio l'esercente che somministra in un locale pubblico bevande alcoliche alle seguenti categorie:
· minori di anni 16,
· persona che appaia affetta da malattia di mente o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità.

Per bevanda alcolica, ai sensi della Legge 125/2001, si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21% di alcol in volume.
Ricordiamo inoltre che l'art. 691 del codice penale punisce, con le stesse pene in precedenza menzionate, gli esercenti che somministrano bevande alcoliche ad una persona in manifesto stato di ubriachezza.
Infine l'art. 14 della legge 125/2001 pone il divieto di vendita al banco, quindi di somministrazione, di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22,00 alle ore 6,00. Mentre non esistono specifiche disposizioni giuridiche circa la vendita per asporto di alcolici a minori effettuata da esercizi commerciali.
Cordiali saluti,

Il Segretario Nazionale
Tullio Galli