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Oggetto:
Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori.
A seguito dell'allarme lanciato dal Ministro della Salute Sirchia, relativo
all'aumento del consumo di prodotti alcolici e superalcolici da parte
dei minori, riteniamo opportuno invitare le nostre strutture territoriali
a richiamare l'attenzione delle aziende associate sulla attuale normativa
che regola la somministrazione ai minori e ad altri soggetti di tali bevande.
La nostra Federazione condivide infatti le motivazioni di ordine sociale
che stanno alla base delle preoccupazioni espresse dal Ministro Sirchia
circa l'irresponsabile uso, e talora abuso, di prodotti alcolici da parte
degli adolescenti, anche se ha tenuto a precisare che non può essere
colpevolizzata la categoria dei pubblici esercizi, come spesso avviene,
rispetto ad un problema che coinvolge maggiormente la famiglia e la società
in genere.
Comunque per richiamare ad una maggiore sensibilizzazione le nostre aziende
associate ricordiamo che l'art. 689 del codice penale punisce con
pena pecuniaria da 516 a 2.582 euro ovvero la pena della permanenza domiciliare
da 15 a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità
da 20 giorni a sei mesi e la pena accessoria della sospensione dell'esercizio
l'esercente che somministra in un locale pubblico bevande alcoliche
alle seguenti categorie:
· minori di anni 16,
· persona che appaia affetta da malattia di mente o che si trovi
in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità.
Per bevanda alcolica, ai sensi della Legge 125/2001, si intende ogni prodotto
contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi
di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore
al 21% di alcol in volume.
Ricordiamo inoltre che l'art. 691 del codice penale punisce, con
le stesse pene in precedenza menzionate, gli esercenti che somministrano
bevande alcoliche ad una persona in manifesto stato di ubriachezza.
Infine l'art. 14 della legge 125/2001 pone il divieto di vendita
al banco, quindi di somministrazione, di bevande superalcoliche nelle
aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22,00 alle ore
6,00. Mentre non esistono specifiche disposizioni giuridiche circa la
vendita per asporto di alcolici a minori effettuata da esercizi commerciali.
Cordiali saluti,
Il
Segretario Nazionale
Tullio Galli
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