Allergie alimentari: etichettatura dei cibi, nuove regole e obblighi per i pubblici esercizi

Allergie alimentari: etichettatura dei cibi, nuove regole e obblighi per i pubblici esercizi

Dal 13 dicembre 2014 saranno direttamente applicabili nel territorio degli Stati membri dell’UE, e dunque nel nostro Paese, le disposizioni di cui al Regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Fa eccezione la parte inerente gli obblighi relativi alla “dichiarazione nutrizionale”, che si applicherà a partire dal 13 dicembre 2016.

Gli esercizi ove si somministrano alimenti sono obbligati a fornire ai consumatori l’indicazione degli allergeni, e cioè, di qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato (vedi sotto) o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata. 
Vista la varietà dei piatti serviti al pubblico, Confesercenti e i rappresentanti delle varie categorie hanno chiesto al governo di poter integrare le informazioni principali sugli allergeni con informazioni a voce. 
In attesa che un decreto faccia chiarezza sulle modalità di informazione, questi sono i punti fermi:

1. al 13 dicembre, ove gli alimenti siano offerti in vendita (e, secondo l’interpretazione che i Ministeri dello Sviluppo Economico e della Salute hanno suffragato, anche somministrati) al consumatore finale senza preimballaggio (sfusi) è obbligatoria unicamente la fornitura delle indicazioni inerenti la presenza negli alimenti degli ingredienti o coadiuvanti tecnologici considerati allergeni o dei loro derivati;

2. non è assolutamente prevista, come qualcuno ha ipotizzato senza fondamento giuridico, l’indicazione della percentuale in cui detti ingredienti sono presenti nell’alimento;

3. non è prevista, per i piatti serviti negli esercizi di ristorazione, l’indicazione in menu o altrove degli altri ingredienti diversi dagli allergeni;

4. non è ancora dato conoscere con quali modalità detti ingredienti allergenici debbano essere indicati, ma è bene premunirsi della prova che i consumatori siano stati informati per iscritto della presenza degli allergeni nei piatti, almeno mediante l’inserimento in menu dell’elenco degli ingredienti allergenici impiegati o mediante un cartello che faccia riferimento agli ingredienti allergenici in uso nelle preparazioni;

5. fino all’approvazione dell’apposito decreto legislativo non sono previste sanzioni specifiche per la mancata indicazione degli allergeni nei pubblici esercizi per gli alimenti somministrati.

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