Bonus pubblicità: on line il nuovo modello. Domande entro il 30 settembre

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E' disponibile sui siti dell’Agenzia delle Entrate e del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, il nuovo modello, con istruzioni,  per presentare la comunicazione per richiedere il credito d’imposta per investimenti pubblicitari.

L'aggiornamento si è reso necessario in considerazione delle importanti novità apportate alla norma istitutiva dell’agevolazione dall’articolo 186 del decreto “Rilancio”.

Per il 2020 il credito d’imposta è concesso ai medesimi soggetti previsti dalla norma istitutiva dell’agevolazione (imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali), nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati (a “regime”, invece, è concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati): non è necessario aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta “a regime”. Viene meno anche il requisito del valore incrementale degli stessi investimenti (superiore di almeno l’1% rispetto al valore di quelli effettuati nell’anno precedente).

Per quest'anno, inoltre, l’agevolazione è stata estesa anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato.

L’agevolazione per il 2020 è concessa nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle  emittenti  televisive  e radiofoniche  locali  e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Resta fermo il riconoscimento del credito d’imposta nei limiti del regime “de minimis” previsto dai Regolamenti europei. Continuano ad applicarsi, inoltre, per i profili non derogati, le norme previste dal regolamento di cui al Dpcm n. 90/2018.

La comunicazione telematica va presentata dal 1° al 30 settembre 2020, ma quelle già presentate nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2020 restano valide e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato con i nuovi criteri. Nonostante ciò è comunque possibile presentare a settembre una nuova comunicazione per sostituire quella presentata a marzo 2020.  La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, con la quale si dichiara che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato, dovrà essere presentata invece nei termini ordinari (dal 1° al 31  gennaio 2021).

Dopo la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, il credito d’imposta è riconosciuto con provvedimento del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, pubblicato sul sito istituzionale dello stesso, ed è utilizzabile unicamente in compensazione, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla suddetta pubblicazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Il codice tributo da utilizzare è “6900”, istituito dall’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 41/2019 (vedi articolo “Credito d’imposta pubblicità, il codice tributo per l’utilizzo”).

Le funzionalità per inviare la comunicazione e per consultare l’importo del credito d’imposta ricalcolato sono disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Spid, Entratel e Fisconline, o con la Carta nazionale dei servizi.

 

Per ulteriori informazioni contatta la Segreteria Confesercenti Milano:

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