DPCM 2 Marzo 2021: regole per le attività economiche in vigore dal 6 marzo al 6 aprile

DPCM 2 Marzo 2021: regole per le attività economiche in vigore dal 6 marzo al 6 aprile

Dal 15 al 29 Marzo 2021 in regione Lombardia si applicano le misure anti-covid previste per le zone rosse, così come disposto dall’ordinanza del Ministero della salute del 12 Marzo 2021.

In base al Decreto Legge numero 30 del 13 Marzo 2021, è peraltro già noto che le misure in vigore per la zona rossa saranno applicate anche per le festività pasquali del 3, 4 e 5 Aprile 2021 (così come disposto dal Decreto Legge 30 del 13 Marzo 2021), pur con una norma speciale che consentirà la cosiddetta “visita a parenti amici” in ambito regionale per tale ricorrenza, permettendo che – tra le ore 5 e le ore 22 –  sia possibile raggiungere l’abitazione di un terzo da parte di altre due persone, eventualmente accompagnate da altre persone conviventi a carico (minori, disabili e anziani).

A seguire si riporta una sintesi delle principali misure di contenimento che, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 Marzo 2021, influiranno sull’esercizio delle attività economiche lombarde durante la vigenza della zona rossa:

  • Spostamenti: anche all'interno del Comune di residenza o abitazione, gli spostamenti devono essere giustificati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Gli stessi motivi si applicano anche agli spostamenti al di fuori del Comune di residenza e della Regione, ferma restando la possibilità di spostarsi dal proprio Comune per usufruire di servizi aperti che non siano disponibili nello stesso. I residenti nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono in ogni caso spostarti entro un raggio di 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia (clicca qui per scaricare il modulo di autodichiarazione editabile);

  • Negozi e altre attività commerciali: chiusura al pubblico, salvo che per le rivendite di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e altri beni di prima necessità (clicca qui per il download dell'allegato 23, che individua le attività che possono restare aperte). Chiusi i mercati scoperti e coperti, salvo che per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e floro-vivaistici (e ferma restando la possibilità di operare per le merceologie di cui all’allegato 23 nei posteggi isolati).  Restano inoltre chiusi, nei giorni prefestivi e festivi, gli esercizi commerciali all'interno dei mercati chiusi e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

  • Ristorazione: bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie e altre simili attività non possono consentire il consumo sul posto salvo che per quelle attività site nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, nonché per l'attività di mense e catering continuativo su base contrattuale e con riferimento agli esercizi situati nelle strutture ricettive (clicca qui per scoprire come attivare il servizio!), a favore dei rispettivi alloggiati e a qualunque ora. Resta in ogni caso possibili le consegne a domicilio, nonché l'asporto nella fascia oraria 5-22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze (per i bar - ossia i pubblici esercizi con codice ATECO prevalente 56.3, l'asporto è consentito solo nella fascia oraria 5-18).  Si specifica che dopo le 18 è in ogni caso vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico diversi da quelli dove il servizio è garantito (alberghi, aree di servizio, ecc).

  • Fiere, sagre e manifestazioni fieristiche in struttura: obbligo sospensione attività.

  • Strutture ricettive: aperte, con possibilità di somministrare alimenti e bevande in qualsiasi ora ai soli avventori (se privi del servizio ristorazione, gli avventori potranno solo ricevere consegne a domicilio o comprare per asporto).

  • Servizi alla persona: obbligo di chiusura per barbieri, parrucchieri e centri estetici, restano aperte al pubblico tintorie, lavanderie e pompe funebri.

  • Agenzie viaggi: attività consentita in presenza, ferme restando le cautela in ordine agli spostamenti fuori dal Comune, da valutare alla luce dell'esigenza di viaggio.

  • Agenzie immobiliari: attività consentita in presenza, ferme restando le cautela in ordine agli spostamenti fuori dal Comune, da valutare alla luce dell'esigenza immobiliare del cliente.

  • Servizi bancari e finanziari: attività consentita in presenza.

  • Attività professionali: attività consentita in presenza.

  • Sale slot, bingo e scommesse, slot machine: obbligo di chiusura delle sale dedicate, nonché delle slot machine o degli analoghi dispositivi elettronici collocati all’interno di pubblici esercizi, attività commerciali e rivendite di monopoli.

  • Discoteche e sale da ballo: chiuse.

  • Parchi tematici e di divertimento: obbligo sospensione attività.

  • Centri culturali, sociali e circoli ricreativi: obbligo sospensione attività (eventuale attività di somministrazione segue disciplina prevista per attività economiche).

  • Feste: vietate in luoghi al chiuso e all’aperto, anche se conseguenti a cerimonie civili e/o religiose.

  • Spettacoli aperti al pubblico: sospesi sia quelli al chiuso (anche in teatri, sale concerto e cinematografiche) che all'aperto.

  • Palestre, piscine, centri benessere e termali: obbligo sospensione attività, salvo che per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche

  • Convegni, congressi e altri eventi: sospesi, salvo che se svolti con modalità a distanza

  • istituti scolastici e per l'infanzia: sospesa la didattica in presenza in istituzione scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado, negli istituti tecnici superiori e nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (salvo che per la necessità di svolgere attività di laboratorio ovvero a favore dei disabili), nonché sospensione dei servizi socio-educativi per l'infanzia.

  • impianti sciistici: chiusi, salvo che per attività agonistica autorizzata.

  • Musei e altri istituti e luoghi della cultura: attività sospesa, salvo che per quella di biblioteche e archivi su prenotazione.

Restano, inoltre, in vigore le altre disposizioni anti-Covid già in essere, tra cui quelle concernenti:

  • Cartellonistica da esporre presso i locali delle attività economiche: clicca qui per visitare la pagina dedicata alla cartellonistica Confesercenti Milano.

  • Dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

  • Distanziamento interpersonale

  • Obbligo di permanenza domiciliare per i soggetti con febbre superiore ai 37,5 gradi centigradi

  • Protocollo di regolamentazione delle misure anti-COVID19 negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020

  • Schede tecniche per le attività ancora consentite relative ai singoli settori di attività riportate nel vigente DPCM

Nella Città di Milano resta in vigore il "Patto Milano per la Scuola": clicca qui per leggere l'articolo dedicato.

 

Per ulteriori informazioni contatta lo Sportello SOS Imprese CoronaVirus attivato da Confesercenti Milano per stare vicina alla tua impresa (clicca qui per ulteriori informazioni):

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