Emergenza CoronaVirus in Lombardia, nuovo DPCM in vigore dal 26 Ottobre al 24 Novembre

Emergenza CoronaVirus in Lombardia, nuovo DPCM in vigore dal 26 Ottobre al 24 Novembre

A seguire si riportano le disposizioni che – al fine di contenere il Corona Virus – limitano l’esercizio delle attività economiche lombarde, alla luce di quanto previsto a livello nazionale dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Ottobre, nonché delle più restrittive disposizioni in vigore a livello lombardo, ai sensi dell'ordinanza congiunta del Ministro della Salute e del Presidente di Regione Lombardia del 21 Ottobre, nonché dall'Ordinanza n. 624 del 27 Ottobre.

  • Divieto di spostamento sul territorio regionale nell’orario 23:00-5:00, salvo che per esigenze lavorative o altre situazioni di necessità o di urgenza da autocertificare: clicca qui per scaricare il modello di autodichiarazione pubblicato dal Governo.

    I gestori delle attività economiche e sociali si organizzano al fine di garantire il rispetto da parte del pubblico del divieto di spostamento, ferma restando la possibilità di fare in ogni caso rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

  • Cartellonistica indicante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale da esporre obbligatoriamente nei locali pubblici e aperti al pubblico, compresi gli esercizi del commercio al dettaglio nonché in quelli di somministrazione di alimenti e bevande (tale indicazione deve garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra ogni individuo): clicca qui per visitare la pagina dedicata alla cartellonistica Confesercenti Milano

    Le medie e le grandi strutture di vendita devono dare priorità alle prenotazioni per l’accesso all’esercizio, ove ciò sia possibile (disposizione di cui si attende chiarimento, auspicando che tale possibilità sia da valutare alla luce della preventiva esistenza di un sistema di prenotazione).

  • Attività di somministrazione di alimenti e bevande (tra cui bar, ristoranti, gelaterie, chioschi, strutture mobili, ecc): consumazione sul posto ammessa solo tra le ore 5:00 e le ore 18:00, con obbligo di misurazione della temperatura di tutti i clienti che accedono al locale (anche se consumano in piedi) e obbligo di non sedere più di 4 persone allo stesso tavolo (salvo che tutti i soggetti seduti al tavolo non siano conviventi); vendita per asporto ammessa dalle 5:00 alle 23:00, con divieto di consumo dalle 18 – oltre che nel locale – anche nelle adiacenze e, più in generale, su aree aperte al pubblico (per gli alcolici il divieto vale in tutte le ore, salvo che presso i locali di somministrazione); vendita con consegna a domicilio ammessa in ogni orario.

  • I divieti orari all’esercizio dell’attività non si applicano in ogni caso agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate negli ospedali, lungo le autostrade e le tangenziali, negli aeroporti e all’interno dei mercati agroalimentari ll’ingrosso.

    Come reso noto da Regione Lombardia attraverso le FAQ pubblicate sul sito istituzionale, i ristoranti e i bar all'interno delle strutture ricettive potranno proseguire l'attività di somministrazione ai propri ospiti anche dopo le 23.

  • Distributori automatici di alimenti e bevande confezionati con affaccio su pubblica via: chiusura obbligatoria nelle ore 18:00-5:00, salvo che per i distributori automatici di acqua e di latte e tutti i suoi derivati.

  • Grandi strutture di vendita ed esercizi commerciali al dettaglio dei centri commerciali: chiusura nelle giornate di sabato e domenica, salvo che per le attività delle seguenti categorie merceologiche (divieto di vendere ulteriori e differenti tipologie di prodotto rispetto a quelle elencate):

    • Generi alimentari

    • Alimenti e prodotti per animali domestici

    • Prodotti cosmetici e per l’igiene personale

    • Prodotti per l’igiene della casa

    • Piante, fiori e relativi prodotti accessori

    • Giornali, riviste e periodici

    • Farmacie e parafarmacie

    • Tabaccherie e rivendite di monopoli

    • Attività di somministrazione di alimenti e bevande 

    • Attività artigianali di servizio alla persona (tra cui, oltre ai parrucchieri e agli estetisti, anche lavanderie/tintorie)

    • Cinema

  • Manifestazioni fieristiche di qualsiasi natura e sagre: obbligo sospensione attività, anche per manifestazioni fieristiche in struttura.
  • Sale slot, bingo e scommesse, slot machine: obbligo di chiusura delle sale dedicate, nonché delle slot machine o degli analoghi dispositivi elettronici collocati all’interno di pubblici esercizi, attività commerciali e rivendite di monopoli.

  • Discoteche e sale da ballo: chiuse.

  • Palestre, piscine, centri benessere e termali: obbligo sospensione attività fatta eccezioni per quelli con presidio sanitario obbligatorio che effettuino erogazione di prestazioni essenziali.

  • Spettacoli aperti al pubblico: sospesi sia quelli al chiuso (anche in teatri, sale concerto e cinematografiche) che all'aperto.

  • Parchi tematici e di divertimento: obbligo sospensione attività.

  • Centri culturali, sociali e circoli ricreativi: obbligo sospensione attività.

  • Feste: vietate in luoghi al chiuso e all’aperto, anche se conseguenti a cerimonie civili e/o religiose.

  • Attività convegnistiche o congressuali sospese, salvo se svolte con modalità a distanza

  • Formazione professionale: obbligo di didattica a distanza, salvo che per attività pratiche e di laboratorio, nonché per lo svolgimento di esami.

  • Poteri dei sindaci: possibilità di adottare ulteriori misure restrittive anche in relazione al divieto assoluto di assembramento.

Restano inoltre in vigore le altre disposizioni anti-covid già in essere, tra cui, oltre all’obbligo di uso di mascherine anche all’aria aperta e al mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro in tutti i casi previsti:

  • Applicazione del protocollo di regolamentazione delle misure anti-COVID19 negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020

  • Rispetto delle schede tecniche relative ai singoli settori di attività riportate nelle linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative di Regione Lombardia

  • Rilevazione obbligatoria della temperatura dei lavoratori sui luoghi di lavoro

 

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