GREEN PASS SUI LUOGHI DI LAVORO: DOMANDE E RISPOSTE

GREEN PASS SUI LUOGHI DI LAVORO: DOMANDE E RISPOSTE

AGGIORNAMENTO: A partire dal 15 Febbraio i lavoratori con 50 anni o più dovranno disporre di un green pass rafforzato, non essendo più sufficiente disporre del green passe base per continuare l’attività lavorativa.

Dal 1° Febbraio, peraltro, la durata del Green Pass ottenuto in seguito al completamento del ciclo vaccinale, ovvero per coloro che hanno ricevuto anche la dose cd. "booster", è pari a 6 mesi.


ATTENZIONEStato emergenza Covid prorogato al 31 marzo 2022 assieme a norme su Green Pass base e rafforzato, clicca qui per visitare la pagina dedicata.

 


Clicca qui per leggere l'articolo dedicato al nuovo "Super Green Pass".

AGGIORNAMENTO: In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione riguardante il Green Pass si segnalano le seguenti novità di rilievo:

  1. lavoratori subordinati possono decidere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria Certificazione verde Covid-19 ed essere così, per tutta la durata della relativa validità, esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro (con riferimento a tale misura, si segnala che la norma è stata contestata dal Garante della Privacy, che ha ritenuto la misura in contrasto con l'ordinamento europeo);

  2. con riferimento alle imprese con meno di quindici dipendenti, il datore di lavoro potrà procedere alla sospensione dei lavoratori dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata – qualora gli stessi comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ovvero risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro – per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, computando esclusivamente i giorni lavorativi;

  3. le sospensioni di cui sopra saranno rinnovabili più volte fino al termine dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.


Obbligo Green Pass, cosa cambia dal 15 ottobre?

A seguire una serie di domande e risposte elaborate da Confesercenti Milano con riferimento all'obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro a partire dal 15 Ottobre 2021. Gli Associati in regola con il tesseramento potranno contattarci ai riferimenti in calce per ricevere la modulistica dedicata da consegnare ai dipendenti.

1) Cos’è, com’è fatto e come funziona il Green Pass? È il Super Green pass?

Il Green Pass (GP) – in italiano “certificazione verde Covid-19” o lasciapassare covid – è un attestato che consente di verificare che la persona che lo esibisce si è sottoposta a un vaccino, a un tampone o che comunque è guarita dal virus “SARS-Cov2” entro i tempi previsti dalla normativa vigente, senza rivelare il trattamento sanitario a cui la stessa persona si sia eventualmente sottoposta.

Controllando il GP è infatti possibile verificare solo 4 informazioni: nome, cognome, data di nascita ed eventuale validità o invalidità del certificato nel momento del controllo, senza conoscere la motivazione per cui il certificato è stato rilasciato né la data di scadenza dello stesso.

Materialmente, il GP viene rilasciato dal Ministero della salute in copia cartacea o digitale e riporta un codice a barre bidimensionale (cosiddetto QR-code) che con appositi dispositivi consente di visualizzare le informazioni sopra richiamate, che possono alla bisogna essere confrontate col documento d’identità che il possessore del certificato è tenuto a mostrare dietro richiesta di chi è chiamato a effettuare i controlli, qualora abbia motivo di dubitare della sua identità.

Il Super Green Pass non è altro che il Green Pass ottenuto per ragioni diverse dai tamponi (vedi punto 2)

2) Come ottenere il Green Pass?

Le certificazioni verdi covid-19 sono rilasciate dal Ministero della salute, per il tramite del personale sanitario preposto, nonché attraverso varie piattaforme internet gestite dal ministero (vedi www.dgc.gob.it/web) al verificarsi di una delle seguenti condizioni.:

  1. Somministrazione di una dose addizionale/booster vaccinale a completamento/richiamo del ciclo vaccinale primario (durata certificazione: 6 mesi dalla dose addizionale/booster);

  2. Completamento del ciclo vaccinale primario previsto per ciascuna tipologia di vaccino (durata certificazione: 6 mesi dalla seconda dose di Pfizer/Moderna/AstraZeneca ovvero dall’unica Dose di Johnson&Johnson).

  3. Somministrazione di una sola dose di vaccino dopo una precedente infezione Covid superata da non più di 12 mesi (durata certificazione: 6 mesi dalla dose somministrata).

  4. Guarigione da covid contratto almeno 14 giorni dopo la prima o unica vaccinazione (durata certificazione: 6 mesi dalla dose somministrata)

  5. Somministrazione di una sola dose di vaccino da almeno 15 giorni e non oltre la data eventualmente prevista per la seconda dose, per le persone che non abbiano avuto una precedente infezione Covid o che siano guariti da più di 12 mesi (durata: non oltre la data indicata per la seconda dose, ove prevista).

  6. Guarigione certificata da malattia covid-19 da parte di soggetto non vaccinato  o vaccinato da meno di 14 giorni al momento della rilevazione del contagio (durata certificazione: 6 mesi dalla guarigione);

  7. Effettuazione di un tampone molecolare con risultato negativo da non oltre 72 ore;

  8. Effettuazione di un tampone antigenico rapido con risultato negativo da non oltre 48 ore.

I GP ottenuti per ragioni diversi dai tamponi valgono anche con super green pass o green pass rafforzati.

3) È possibile superare le norme anti-covid nei luoghi ove è richiesto il Green Pass?

No. Sui luoghi di lavoro è necessario continuare a osservare le norme anti-covid sui luoghi di lavoro a partire da quelle sull’uso delle mascherine.

Si tenga conto che, del resto, né i vaccini, né i tamponi, né la guarigione impediscono al 100% la possibilità di contagi e che le applicazioni per il controllo del GP attualmente disponibili non sono in grado di rendere noto se il titolare di una certificazione verde sia eventualmente tenuto a osservare l’isolamento domiciliare in quanto contagiato o comunque sottoposto a quarantena.

4) Chi deve avere il Green Pass?

Il Green Pass, inizialmente sviluppato a livello europeo per consentire alle persone di spostarsi in modo più agevole  tra un Paese e l’altro, è stato successivamente reimpiegato nel nostro Paese per impedire ai soggetti non vaccinati di accedere a un crescente numero di luoghi e servizi, salvo che sottoponendosi a tampone effettuato da personale sanitario, ovvero che nel caso di una guarigione certificabile da non più di sei mesi.

Dapprima il GP è stato richiesto per spostamenti in zone arancioni e rosse non motivate da ragioni lavorative, nonché per partecipare a feste, spettacoli, manifestazioni sportive e grandi eventi fieristici. Successivamente il certificato è stato richiesto anche per andare in piscina o palestra, nonché per le consumazioni al chiuso in ristoranti e bar (escluse quelle al bancone o, negli alberghi, da parte degli ospiti), nonché per fiere, sagre e  convegni e – dunque – anche per treni ad alta velocità.

A partire dal prossimo 15 Ottobre il GP sarà inoltre richiesto per accedere a qualunque luogo di lavoro pubblico o privato (tra cui anche i posteggi dei commercianti su aree pubbliche) da parte di persone diverse dai clienti/utenti e salvo che non sussistano comunque obblighi nei loro riguardi, come nel caso dei ristoranti per le consumazioni al chiuso.

Con più specifico riferimento ai luoghi di lavoro, si evidenzia che il GP deve essere posseduto sia dai dipendenti che dai collaboratori e dai soci del datore di lavoro (anche qualora operino a titolo volontario, nell’ambito di percorsi di formazione, o siano assunti per esigenze familiari come domestici e badanti), così come da quest’ultimo, che è peraltro chiamato a vigilare anche sul possesso del GP da parte di ogni altro soggetto che acceda al luovo di lavoro, a qualsiasi titolo, sulla base di contratti esterni, come nel caso di fornitori o attività che collaborino con quella del datore di lavoro (e fermo restando la responsabilità che continua a gravare su questi anche da parte  dei rispettivi datori di lavoro, che possono comunque procedere a controlli, anche a distanza).

Dal 15 Febbraio 2022 i lavoratori con 50 anni o più dovranno poter esibire un super green pass, non essendo più sufficiente il green pass base. In caso di mancata esibizione si applicherà la norma prevista per i lavoratori sprovvisti di green pass.

Non sono tenuti in ogni caso ad avere il green pass i soggetti esentati dalla campagna vaccinale per motivi d’età (minori di anni 12) o altre motivazioni sanitarie opportunamente certificate nei modi previsti dalla legge.

Come chiarito anche dal Governo, non è tenuto ad avere il green pass chi lavora in smart working, non trovandosi in un luogo di lavoro (fermo restando che lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di GP).

Sempre il governo ha poi chiarito che il GP deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l'orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.

5) I clienti/utenti possono verificare che chi è sui luoghi di lavoro sia dotato di Green Pass?

I clienti non hanno il diritto di richiedere la verifica del GP sui luoghi di lavoro, il Governo ha però specificato che hanno la facoltà (ma non il dovere) di richiederlo a idraulici ed elettricisti che si rechino presso le loro abitazioni.

Resta fermo quanto già specificato in ordine all’esigenza di controllare il GP di domestici e badanti da parte dei datori di lavoro.

6) Il Green Pass dei clienti che accedono ai luoghi di lavoro privati può essere controllato?

Solo quando è previsto dalla legge, come nei ristoranti, nei convegni o in piscine e palestre (ove è al momento richiesto il green pass rafforzato) o, dall'1 febbraio 2022, nelle attività commerciali di beni non essenziali (GP base).

Il controllo è in genere obbligatorio (e non a campione), salvo che in determinati contesti come fiere e sagre (ove è invece responsabilità personale e l’organizzatore dell’evento deve limitarsi a informare della necessità di possedere il GP con apposita cartellonistica).

7) Chi controlla il Green Pass sui luoghi di lavoro e come? Vanno controllati anche i vaccinati? È possibile il controllo a distanza?

Come anticipato, il soggetto responsabile del controllo del Green Pass sui luoghi di lavoro è il datore di lavoro stesso, eventualmente anche attraverso soggetti formalmente delegati.

Nei luoghi di lavoro privati, al momento l’unico strumento disponibile per effettuare i controlli è l’applicazione “Verifica C-19”, sviluppata dal Governo per essere utilizzata con la maggioranza dei telefoni cellulari in commercio tramite scansione con videocamere del codice bidimensionale riportato sul GP, cui fa seguito l’indicazione sullo stesso cellulare della validità del certificato verde al momento del controllo, oltre che l’indicazione dei dati anagrafici della persona controllata, che è tenuta a mostrare il proprio documento d’identità in caso di richiesta al fine di verificarne la corrispondenza.

Si specifica che benché la legge raccomandi, ove possibile, il controllo al momento dell’accesso (con l’evidente intento d’impedire che questo avvenga da parte di chi non ha un valido GP), è la medesima normativa a prevedere che i controlli possano essere effettuati anche in altri momenti ed eventualmente anche a campione, ossia senza la necessità per il datore di lavoro di controllare ogni giorno tutti i soggetti che potrebbe controllare (il Governo ha chiarito che è sufficiente un controllo su almeno il 20% del personale in servizio).

Il datore di lavoro è in ogni caso tenuto a definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, individuando con atto formale i soggetti incaricati all’accertamento delle violazioni.

Fermo restando il diritto alla riservatezza del lavoratore rispetto all’adesione alla campagna vaccinale, i controlli devono essere svolti anche sui lavoratori vaccinati e devono in ogni caso essere espressi: per tutelare la richiamata riservatezza non è non è infatti possibile conservare una foto del codice binario del GP (che potrebbe in tal modo essere controllato anche al di fuori degli orari di lavoro), né conservare la data di scadenza dei GP dei lavoratori per evitare controlli.

L’esigenza di richiedere l’esibizione del GP per effettuare i controlli rende ovviamente gli stessi più difficoltosi ove svolti a distanza, come può essere financo necessario nei casi ove i lavoratori svolgano la loro attività per lungo tempo lontani dalla sede dell’attività (si pensi al settore dei trasporti). Ciò è in ogni caso possibile anche dal punto di vista “tecnologico”, fondamentalmente effettuando un controllo in tempo reale con una video-chiamata.

Non è possibile riportare conservare i dati dei soggetti controllati, se non in caso di esito negativo di verifica: in tal caso la conservazione dell’informazione è obbligatoria ai fini dell’applicazione della normativa e per incardinare il procedimento sanzionatorio.

È comunque possibile tenere un registro per segnalare giorni ore ed esito dei controlli a campione, purché appunto omettendo d'indicare le generalità del soggetto controllato, salvo in caso di controllo con esito negativo.

Sono del pari da conservare le comunicazioni relative alla mancanza di GP effettuate da parte del lavoratore ai fini dell’applicazione della disciplina dell’assenza giustificata qualora il lavoratore non acceda ai luoghi di lavoro.

Una criticità aggiuntiva per chi effettua i controlli a campione dopo gli accessi può riguarda il caso delle certificazioni verde scadute durante l'orario di lavoro, laddove il Governo ha chiarito che effettivamente il GP  deve essere valida al momento dell'accesso, non essendovi necessità di allontanare il titolare del certificato scaduto durante l'orario lavorativo. Una soluzione pratica può essere quella di effettuare i controlli soltanto agli accessi, quantunque a campione. Ove ciò fosse impraticabile, sarebbe in teoria possibile verificarlo tramite altra certificazione (e.g. quella di una farmacia che attesti l'orario di svolgimento del tampone), posto che il governo ammette che ciò avvenga quando taluno stia attendendo il rilascio/aggiornamento del codice binario: si attendono tuttavia chiarimenti anche in ordine alla legittimità della richiesta di esibire tale documentazione in questi particolari casi, nonché in relazione alle conseguenze ove si accerti che il GP era effettivamente valido all'inizio dell'orario lavorativo. 

Da ultimo, si evidenzia che  ai sensi dell'art. 9-opties del D.L. 52/2021, il datore di lavoro, in caso di specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, può esigere dai lavoratori di comunicare con un necessario preavviso la futura astensione dal lavoro per motivazioni connesse al possesso della certifiazione verde. In attesa di un chiarimento di questa nuova norma, anche con riferimento alla sua valenza temporale, riteniamo che la stessa quantomeno evidenzi il diritto del datore di lavoro arichiedere ai propri collaboratori e dipendenti di comunicare per tempo -in base al principio di buona fede- l'intenzione deliberata di non munirsi di Green Pass (e conseguentemente assentarsi ingiustifcatamente dal lavoro), al netto dei ritardi o delle assenze sporadiche che potrebbero comunque verificarsi per problematiche pratiche connesse alla somministrazione dei tamponi.

Il Super Green pass viene controllato con la stessa applicazione "Verifica C-19", attivando la modalità "controllo rafforzato": in tal caso i green pass rilasciati da tamponi saranno considerati non validi.

8) Cosa accade se qualcuno è sprovvisto del necessario Green Pass sul luogo di lavoro? Quali sono le sanzioni per lavoratori e datori di lavoro che non applicano la normativa?

Chi è tenuto ad avere un GP valido sul luogo di lavoro non può accedere al luogo stesso se non ha un certificato verde in corso di validità, rischiando in caso contrario una sanzione amministrativa dai 600 ai 1.500  €, nonché esponendosi a eventuali sanzioni disciplinari, ove previste. Si attendono chiarimenti in ordine all'applicazione del raddoppio della sanzione in caso di reiterazione, che si ritiene probabile.

Si ribadisce non è sanzionabile colui che aveva un GP valido al momento dell'accesso del luogo di lavoro, il quale sia scaduto durante l'orario lavorativo: il dipendente non dovrà essere allontanato, ferma la criticità legata al modo in cui verificare la validità della certificazione a ritroso (vedi quando specificato alla domanda 7).

Il datore di lavoro è tenuto a far rispettare questa norma predisponendo adeguate misure organizzative che prevedono peraltro la formale individuazione dei soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione di eventuali violazioni, che sono da comunicare al Prefetto territorialmente competente.

Ove il datore di lavoro ometta di predisporre o applicare le richiamate misure organizzative rischia una sanzione amministrativa dai 400 ai 1.000 €, raddoppiata in caso di reiterazione e salvo che il fatto costituisca reato; qualora egli abbia invece correttamente predisposto e applicato le stesse misure, lo stesso sarà invece tenuto indenne anche nel caso in cui successivamente rilevi – o venga rilevato da terzi – che taluno abbia violato le norme sul GP accedendo comunque al luogo di lavoro, come nel caso di controlli effettuati su fornitori o da parte delle forze dell'ordine.

Qualora un lavoratore comunichi di non avere un GP valido o comunque emerga che ne è sprovvisto al momento del primo accesso al luogo di lavoro (eventualmente anche a seguito di un controllo quando l'accesso sia già avvenuto: il che impone l’applicazione della richiamata sanzione amministrativa, che invece non è previsto in caso di comunicazione senza accesso), deve essere considerato “assente ingiustificato”: ciò che comporta il venir meno del diritto alla retribuzione, nonché a ogni compenso o emolumento comunque denominato per ogni giorno di assenza ingiustificata. Il lavoratore assente ingiustificatamente per mancanza di GP conserva il diritto al mantenimento del posto di lavoro e non è  assoggettabile a conseguenze disciplinari in ragione di tale assenza.

Il periodo di assenza ingiustificata cessa quando il lavoratore presenta una valida certificazione verde, nonché dopo il 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza Covid-19.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione dello stesso, che non può comunque estendersi per un periodo superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il 31 Dicembre 2021. Durante la sospensione, il lavoratore non può pretendere di lavorare né di essere retribuito anche qualora si presenti con valido GP.

 

Per ulteriori informazioni contatta la Segreteria Confesercenti Milano:

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