Obbligo di pubblicazione di aiuti e contributi pubblici ricevuti nel 2023
La legge n.124 del 4 Agosto 2017 (Legge Annuale per il mercato e la concorrenza), all’art.1 comma 125 configura una serie di obblighi di pubblicità a carico di soggetti (tra cui anche le Fondazioni) che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni o con altri soggetti pubblici.
La disposizione prevede che tali soggetti pubblichino, nei propri siti internet o portali digitali dell’associazione di categoria di appartenenza le informazioni relative a «sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere», superiori a 10.000 euro.
A partire dal 1° gennaio 2023 la norma prevede sanzioni a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione. La sanzione amministrativa pecuniaria è pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro; oltre alla sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti. Per effetto di una specifica semplificazione, se i contributi sono già contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), non vi è più l’obbligo di dichiarare che tali contributi sono presenti sul Registro.
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