DPCM "Certificazione verde": funzioni di controllo per le attività per le quali è obbligatorio il Green Pass

DPCM "Certificazione verde": funzioni di controllo per le attività per le quali è obbligatorio il Green Pass

Il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo DPCM che definisce le modalità di rilascio delle cd. "Certificazioni Verdi digitali Covid-19" e che prevede l'obbligo per i gestori dei locali di verificare il Green Pass in occasione dei banchetti seguenti alle cerimonie civili o religiose.

Il Green Pass è necessario nei seguenti casi:

La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l’applicazione mobile dedicata, da parte di:

  1. pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni; 

  2. personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti a pubblico o in pubblici esercizi;

  3. soggetti titolari (e delegati) delle strutture ricettive e pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19;

  4. proprietario o il legittimo detentore (e delegati) di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonchè loro delegati;

  5. vettori (e delegati) aerei, marittimi e terrestri;

  6. gestori (e delegati) delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19.

Tali "Certificazioni Verdi digitali Covid-19" testimoniano:

  • lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 (validità pari a 9 mesi dal completamento del ciclo) ovvero 

  • la guarigione dall’infezione da Covid-19 (validità pari a 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione) ovvero

  • l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Covid-19 (validità pari a 48 ore dall'esecuzione del test).

Per un periodo transitorio, fino al 30 giugno 2021, le documentazioni rilasciate dalle Asl, laboratori, medici e farmacie attestanti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dall’infezione o l’esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti avranno la stessa validità della Certificazione verde COVID-19.

 

Per ulteriori informazioni contatta la Segreteria Confesercenti Milano ad uno dei seguenti recapiti:

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