LEGGE DI BILANCIO 2024: beni immobili e superbonus

LEGGE DI BILANCIO 2024: beni immobili e superbonus

Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2024 sono in vigore dal 1° gennaio 2024, fatte salve diverse decorrenze specifiche.
Tra le varie disposizioni, in merito ai beni immobili e al  superbonus, si rileva:

MISURE IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È previsto che le disposizioni relative alla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni e dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024, stabilendo anche per tali operazioni un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%.
Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 giugno 2024.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA FISCALE SULLE LOCAZIONI BREVI DI BENI IMMOBILI

La disposizione interviene sul regime fiscale delle locazioni brevi (ossia locazioni fino a 30 giorni), prevedendo quanto segue:

  • in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applica l’aliquota del 26% (fino al 31 dicembre 2023 era al 21%);
  • la predetta aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;
  • i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, o che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai predetti contratti, devono operare la ritenuta del 21% a titolo di acconto.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PLUSVALENZE DA CESSIONI DI BENI IMMOBILI SUI QUALI SI È USUFRUITO DI SUPERBONUS

La disposizione modifica il TUIR, in particolare agli articoli 67, comma 1, e 68, comma 1, facendo rientrare tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal Superbonus che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione. In particolare, è previsto che a partire dal 1° gennaio 2024, qualora l’immobile, su cui sono stati effettuati interventi di riqualificazione al 110%, venga rivenduto prima di dieci anni dalla fine lavori, la plusvalenza del 26% andrà calcolata tenendo conto del maggior valore dovuto ai lavori di ristrutturazione.
Dalla predetta disposizione sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti a prima casa per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, se tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo. Inoltre, la disposizione prevede che, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura:

  • nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi;
  • nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della
    cessione, si tiene conto del 50% di tali spese.

MISURE IN MATERIA DI RISCHI CATASTROFALI

La disposizione prevede che le imprese tenute a registrarsi presso il Registro delle imprese, sono obbligate a stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi per coprire i danni a fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature. Questa copertura deve riguardare i danni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali che si verificano sul territorio nazionale, tra cui sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

D.L. SUPERBONUS
Disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia
A garanzia dei beneficiari delle detrazioni spettanti per gli interventi legati al Superbonus, per le quali, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, è stata esercitata l’opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito d’imposta, è previsto che le stesse non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato miglioramento di due classi energetiche.
Sostanzialmente, per i lavori già avviati, solo i soggetti che hanno effettuato l’asseverazione entro il 31 dicembre 2023 potranno mantenere invariato il beneficio nella originaria misura del 110%.
Inoltre, la disposizione stabilisce l’erogazione di un contributo a favore dei soggetti che eseguono gli interventi rientranti nell’ambito di applicazione del superbonus, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento e che hanno un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Al riguardo, l’erogazione del contributo è effettuata, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia dell’entrate secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro il 28 febbraio 2024.

Disposizioni in materia di cessione del credito e sconto in fattura
La norma è volta a rimodulare la disciplina di deroga al divieto di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito prevista dall’articolo 2, comma 2, lettera c), del D.L. n. 11/2023. La nuova disposizione limita l’ambito della predetta deroga riservandola agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del nuovo decreto (quindi in data antecedente al 30 dicembre 2023), risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.

Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per l’eliminazione delle barriere architettoniche
La disposizione è volta a rimodulare la disciplina sulla detrazione fiscale per l’abbattimento delle barriere architettoniche. In particolare:

  • Si è provveduto a rimodulare l’ambito oggettivo dell’agevolazione in questione, che viene limitato agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici con riferimento alle spese sostenute a partire dal 30 dicembre 2023;
  • È abrogato il comma 3 dell’articolo 119-ter del D.L. 34/2020 che ricomprendeva nel beneficio gli interventi riguardanti l’automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiana automatiche);
  • È limitata al 31 dicembre 2023 la deroga al blocco dell’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, del predetto D.L. n. 34/2020, salvo alcuni casi dettagliatamente previsti (spese effettuate da condomini in relazione a parti comuni condominiali e persone fisiche con reddito inferiore ad euro 15.000 in relazione ad interventi effettuati sull’abitazione principale).

I dettagli normativi sono stati  pubblicati sul Supplemento Ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024- 2026”.

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