DPCM 3 novembre 2020, cosa cambia per la Lombardia?

DPCM 3 novembre 2020, cosa cambia per la Lombardia?

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il nuovo DPCM, in vigore dal prossimo 6 novembre e fino al 3 dicembre 2020, che sancisce un regime di chiusure differenziate a seconda della fascia di rischio alla quale appartiene ogni Regione: Regione Lombardia rientra, come previsto dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 Novembre 2020, nella "Zona Rossa".

Di seguito un riassunto delle principali disposizioni previste:

MISURE GENERALI 

  • Coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00: consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

  • Attività dei parchi tematici e di divertimento: sospese.

  • Attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza nonché culturali, centri sociali e centri ricreativi: sospese.

  • Manifestazioni pubbliche: consentite solo in forma statica.

  • Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente: sospese.

  • Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto: sospesi. 

  • Attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso: sospese.

  • Convegni, congressi e altri eventi: sospesi ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza

  • Mostre e servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura: sospese.

  • Viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate: sospesi.

  • Medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti  vendita  di  generi alimentari, tabacchi ed edicole: chiuse nelle giornate festive. 

  • Attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie): consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la  ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto.

  • Comprensori sciistici: chiusi.

MISURE AGGIUNTIVE PER TERRITORI A RISCHIO MEDIO (ZONE “ARANCIONI”)

  • E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di  necessità ovvero per motivi di salute.

  • È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

  • Attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (disposizione di cui si attende chiarimento per l'applicabilità in Regione Lombardia): sospesa. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

MISURE AGGIUNTIVE PER TERRITORI A RISCHIO ALTO (ZONE “ROSSE”)

  • E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati  da comprovate esigenze lavorative o  situazioni  di  necessità  ovvero per motivi di salute.

  • È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

  • Attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (disposizione di cui si attende chiarimento per l'applicabilità in Regione Lombardia): sospesa. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze

  • Attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e rivendite di altri beni di prima necessità sospese, con mercati chiusi, salvo che per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

  • Attività inerenti servizi alla persona: sospese, tranne lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

Le suddette norme per le zone rosse e arancioni varranno per “almeno 15 giorni” e comunque non oltre la data di efficacia del decreto (3 dicembre 2020).


Per ulteriori informazioni contatta lo Sportello SOS Imprese CoronaVirus attivato da Confesercenti Milano per stare vicina alla tua impresa (clicca qui per ulteriori informazioni):

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