Credito per le imprese: le misure del "Decreto liquidità"

Credito per le imprese: le misure del "Decreto liquidità"

*Articolo aggiornato il 7.6.2020 alla luce della conversione in legge del DL Liquidità dell'.8.4.2020 e soggetto a ulteriori possibili integrazioni e variazioni in considerazione dell'emergere di nuovi provvedimenti attuativi*

Il Decreto-Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 convertito con modifiche il 4 giugno 2020 definisce percorsi semplificati per l'accesso al credito finalizzato al necessario sostegno alla liquidità  a favore delle  Micro, piccole e medie imprese, grazie ad una nuova articolazione tra la garanzia dello Stato, gli intermediari finanziari ed il sistema bancario.  In tema di nuova finanza, le semplificazioni possono essere così sintetizzate:

Fino al 31 Dicembre 2020 ed in deroga al disposto regolamentare del Fondo Centrale di garanzia, le imprese, previa autocertificazione inerente i danni subiti a causa dell’emergenza COVID-19,  potranno avanzare al proprio Istituto di credito o ad un Confidi una richiesta di linea di credito garantita dallo Stato  così articolata:

  • Per importi fino ad € 30.000 (incrementata dalla conversione in legge rispetto ai 25.000 € originariamente previsti dal DL liquidità), un nuovo finanziamento da rimborsarsi in max 72 mesi compreso un pre ammortamento di 24 mesi con garanzia al 100% da parte dello Stato per mezzo del FCG.  L’importo richiedibile nel limite comunque di € 30.000 dovrà essere:
    • doppio del costo del personale registrato nel corso del 2019 ( in caso di start-up entro i limiti di costo del personale previsto nei due anni a venire );
    • pari od inferiore al 25% del volume d’affari originato dall’impresa nell’esercizio 2019;
    • per le aziende costituite dopo l'1.1.2019: fabbisogno del circolante ed investimenti dall’impresa previsti nei 18 mesi successivi alla domanda per le Piccole e medie imprese, o 12 mesi per le imprese con meno di 499 ULA. Il fabbisogno abbisogna di autocertificazione da parte dell’impresa.
  • Per importi superiori ad € 30.000 e fino ad € 800.000, un nuovo finanziamento ( escluse rinegoziazioni di finanziamenti già in essere ) garantito al 100% grazie ad una garanzia rilasciata dallo Stato nella misura del 90% e da un Confidi per il restante 10%, previa valutazione, da rimborsare in max 72 mesi, con previsione o meno di pre ammortamento fino a 24 mesi. L’importo del finanziamento dovrà comunque rientrare, alternativamente,  entro il limite del:
    • doppio del costo del personale registrato nel corso del 2019 ( in caso di start-up entro i limiti di costo del personale previsto nei due anni a venire );
    • 25% del fatturato registrato nel corso del 2019 fino ad un massimo di fatturato di € 3,2Ml;
    • Le imprese dovranno comunque avere un fatturato non superiore ad € 3.200.000.
  • Per importi non rientranti nella casistica di cui sopra , un nuovo finanziamento ( escluse rinegoziazioni di finanziamenti già in essere ) garantito al 90% dallo Stato, previa valutazione, da rimborsare in max 72 mesi, con previsione o meno di pre ammortamento . L’importo del finanziamento dovrà comunque rientrare, alternativamente,  entro il limite del:

    • doppio del costo del personale registrato nel corso del 2019 ( in caso di start-up entro i limiti di costo del personale previsto nei due anni a venire );
    • 25% del fatturato registrato nel corso del 2029 fino ad un massimo di fatturato di € 3,2Ml;
    • Per le imprese costituite dopo il 1 gennaio 2019: fabbisogno del circolante ed investimenti dall’impresa previsti nei 18 mesi successivi alla domanda per le Piccole e medie imprese, o 12 mesi per le imprese con meno di 499 ULA. Il fabbisogno abbisogna di autocertificazione da parte dell’impresa.
  • Le operazioni di rinegoziazione \ consolidamento potranno essere comunque assistite da garanzia dello Stato, attraverso Banche o Confidi, nella misura del 80% a condizione che l’importo rinegoziato\consolidato sia  incrementato di almeno il 25% dell’importo rinegoziato\consolidato .

Per il settore TURISMO, sarà possibile richiedere linee di credito finalizzate ad investimenti immobiliari, con durata almeno decennale e per importi superiori ad € 500.000, godendo dell’assistenza del Fondo Centrale di Garanzia, in garanzia diretta o riassicurazione, anche in presenza di altre garanzia (reali ) a sostegno dell’operazione stessa.

CARATTERISTICHE DELLE MISURE E DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO

Misure in vigore fino al 31 dicembre 2020:

  • la garanzia dello Stato è concessa a titolo gratuito;
  • l'importo massimo garantito per singola impresa è stato elevato a 5 milioni di euro
  • Sono ammesse alla garanzia dello Stato le imprese con meno di 499 dipendenti.

 Le operazioni di finanziamento potranno avere:

  • durata massima di 72 mesi;
  • possibilità massima di pre-ammortamento di 24 mesi.

IMPORTO MASSIMO DELLE RICHIESTE DI PRESTITO

Alternativamente ai seguenti criteri:

  • il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi oneri sociali e costo del personale) per il 2019. Per le imprese neo costituite a partire dal 01/01/2019 l’importo massimo non potrà superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
  • il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
  • il fabbisogno per costi di capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi sulla base di apposita autocertificazione resa dal soggetto beneficiario.

OPERAZIONI DI IMPORTO FINO A € 25.000

Questo tipo di operazioni, fermo restano i criteri sopra indicati, possono essere richieste direttamente al proprio istituto di credito.
In favore di tali soggetti (PMI), l’intervento del fondo centrale di garanzia sarà concesso:

  • automaticamente;
  • gratuitamente;
  • senza alcuna valutazione.

La Banca erogherà il finanziamento coperto da garanzia pubblica, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Fondo medesimo, applicando un costo stabilito dal decreto, necessario al fine di coprire i costi istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria.

SETTORE TURISMO

Per le operazioni di investimento immobiliare nel settore turistico - alberghiero e delle attività immobiliari - con:

  • durata minima di 10 anni;
  • importo superiore a € 500.000,

la garanzia del fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

GESTIONE LINEE DI CREDITO GIA’ ATTIVE

(Rif. Normativi: Addendum ABI 2020 \ Decreto “ Cura Italia “ e “Decreto Liquidità)

Nel più ampio ambito dei molteplici provvedimenti rivolti a fronteggiare l’emergenza Covid-19, limitatamente agli aspetti riguardanti il credito, rappresentiamo quanto di seguito:

- Le Associazioni di categoria e l’ABI hanno provveduto ad aggiornare le modalità di accesso e fruizione della cd “Moratoria “, ossia la possibilità date a tutte le micro, piccole e medie imprese di chiedere la sospensione o l’allungamento delle scadenze delle linee di credito in essere alla data del 31 Gennaio 2020.

  • La sospensione del pagamento della sola quota capitale, delle rate di finanziamento è possibile richiederla fino ad un periodo massimo di 12 mesi;
  • L’allungamentoinvece è applicabile: ai mutui per un periodo pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento mentre per le posizioni breve termine   ( fidi in genere ) per un periodo massimo di 270 giorni.

La richiesta deve essere avanzata a cura dell’imprenditore al proprio Istituto di Credito a mezzo apposita modulistica. L’istituto di credito, entro i successivi 30 giorni lavorativi, dovrà pronunciarsi circa l’accoglimento o meno. A tal proposito ricordiamo che sia la sospensione che l’allungamento potranno essere richieste solo nel caso in cui le medesime linee di credito non siano state oggetto di analoghe misure nel corso dei 24 mesi precedenti.

- In ottemperanza al Decreto “Cura Italia” , per un periodo di 9 mesi, tutte le linee di credito erogate dagli Istituti di credito ed assistite da forma di garanzia pubblica           ( FCG = Fondo Centrale di Garanzia) in via diretta o riassicurazione, godranno della proroga automatica della copertura stessa per l’intera durata della sospensione. (art 49 comma f decreto “ Cura Italia “ ed art. 13 – comma “f” Decreto Liquidità”).

 - In ottemperanza al Decreto “Cura Italia” (art. 56), in alternativa alle misure previste dall’accordo Abi \ Associazioni, le imprese, previa presentazione di autocertificazione circa la dichiarazione dell’aver subito di carenza temporanea di liquidità a causa del diffondersi del COVID -19 ed eventuali conseguenti restrizioni, godranno:

  • Per le posizioni cd  “a revoca “ in essere alla data del 29 Febbraio 2020, l’impossibilità da parte delle banche di revocare le suddette linee fino al 30\09\20 ;
  • Per i finanziamenti non rateali ( Bullet ) con scadenza prevista entro il 30\09\20, tutte le suddette scadenza sono prorogate al 30\09\2020;
  • Per i finanziamenti rateali, ivi compresi i canoni leasing, il pagamento delle rate e\o canoni sono sospesi, sia per quota capitale che interessi, fino al 30\09\2020. L’impresa potrà chiedere la sospensione limitatamente alla quota capitale.

 - In ottemperanza al Decreto “ Cura Italia “ ( art. 49 comma d ) ed al “ Decreto Liquidità  - art. 13 comma “e”) , l’impresa, in accordo con l’istituto di credito, potrà richiedere la rinegoziazione di finanziamenti già in corso di ammortamento, già o non già assistite da forme di garanzia del FCG in via diretta o in riassicurazione, per il residuo di finanziamento ancora in essere con l’obbligo per la banca di aumentare lo stesso nella misura di almeno il 10% del residuo stesso, fornendo così liquidità aggiuntiva all’impresa.

F.A.Q. SULLE MISURE DI ACCESSO AL CREDITO

PER EMERGENZA COVID-19

Posso già chiedere il finanziamento alla mia banca od al mio Confidi?
In questo momento si devono attendere le circolari dispositive del Fondo Centrale di Garanzia in emanazione entro il 17 aprile 2020. Si può comunque prendere contatto con il proprio Istituto di Credito od il proprio Confidi per avere maggiori informazioni.

Ci sarà un costo che la banca andrà ad applicare?
Si. La Banca applicherà un tasso, mitigato, necessario alla copertura dei costi istruttoria , gestione e provvista dell’operazione finanziaria.

Ci sarà un costo che il Confidi andrà ad applicare?
Si. Il Confidi applicherà un costo, mitigato, necessario alla copertura dei costi gestionali, di istruttoria ed eventualmente del rischio non coperto dalla garanzia dello Stato.

Ci sono limitazioni per la richiesta del finanziamento di € 25.OOO?

Si. Alternativamente ai seguenti criteri:

  1. non superiore al 25% del fatturato anno 2019;
  2. non superiore al 200% del costo salariale del beneficiario;
  3. il fabbisogno di costi del capitale di esercizio o per costi di investimento da effettuare nei 18 mesi successivi. Solo in questo caso Il soggetto beneficiario dovrà rilasciare apposita autocertificazione.

Quanto può durare il finanziamento?
Massimo 72 mesi con pre-ammortamento di 24 mesi

Posso utilizzare il finanziamento per pagare i costi correnti ( circolante)?
Si. Questi finanziamenti sono proprio finalizzati al pagamento dei costi di esercizio. Sarebbe opportuno elencare i costi da coprire ( locazione, fornitori, utenze,  stipendi etc )

A chi mi devo rivolgere per ottenere il finanziamento di € 25.OOO?
Al proprio istituto bancario di riferimento.

Posso chiedere un importo superiore ai € 25.000?
Si, se rientrante all’interno dei criteri già espressi di fatturato, costo salariale o fabbisogno circolante, il finanziamento potrà godere della percentuale massima di garanzia dello Stato prevista caso per caso.

La copertura della garanzia, in caso di importo superiore a € 25.000, è sempre al 100%?
No. In caso di imprese con fatturato superiore  ad € 3.200.000 la copertura della garanzia dello Stato non potrà superare il 90%. In caso di aziende con fatturati inferiori o uguali ad € 3.200.000 ed importo di finanziamento non superiore ad € 800.000, la garanzia potrà essere pari al 100% ( 90% Stato + 10% garanzia del Consorzio di garanzia fidi di Confesercenti).

Sono un'azienda start up nata nel 2019. Posso accedere anche io a questa tipologia di finanziamenti?
Si. In questo caso il criterio è legato ai soli costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività. In caso di start up a seguito di cessione di azienda o affitto d’azienda con prosecuzione della medesima attività si considera l’ammontare dei ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dell’ultimo bilancio depositato dal cedente o locatore.

Ho già un finanziamento in essere. Cosa posso fare?
In accordo con la Banca, il residuo capitale ancora in essere può essere rinegoziato, a condizioni anche migliorative, spostando la scadenza per un periodo pari al 100% del tempo residuo. In questo caso è obbligatorio incrementare l’importo da rinegoziare per un importo di almeno il 10% così da fornire all’impresa liquidità aggiuntiva.

 

Per ulteriori informazioni, i soci di Confesercenti Milano possono rivolgersi allo Sportello SOS imprese Corona Virus ai recapiti indicati a seguire:

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