Nuovo Decreto, dal 24 Dicembre al 6 Gennaio Zona Rossa nei Festivi e Prefestivi

Nuovo Decreto, dal 24 Dicembre al 6 Gennaio Zona Rossa nei Festivi e Prefestivi

AGGIORNAMENTO del 29 Dicembre 2020: Comune e Prefettura di Milano hanno annunciato che dal prossimo 7 Gennaio sul territorio comunale saranno in vigore speciali regole sugli orari delle attività, in particolare i negozi non alimentari dovrebbero poter aprire dalle 10:15 mentre le attività di servizio alla persona dalle 9:30 (clicca qui per leggere l'articolo dedicato).


In considerazione dell'aggravarsi della situazione epidemiologica da Covid-19, il Governo ha emanato il nuovo Decreto che modifica le regole attualmente in vigore (clicca qui per leggere l'articolo contenente le linee guida per le attività economiche e produttive lombarde) per il periodo compreso tra il 24 Dicembre e il 6 Gennaio 2021.

  • dal 21 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

  • "ZONA ROSSA" - 24, 25, 26, 27 e 31 Dicembre 2020 e 1,2,3,5 e 6 Gennaio 2021

    • E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati  da comprovate esigenze lavorative o  situazioni  di  necessità  ovvero per motivi di salute. Consentita, una sola volta al giorno, nell'arco temporale tra le ore 5 e le 22 - o tra le ore 7 e le 22 all'1 Gennaio - la "visita ad amici o parenti" (massimo 2 persone, non rientrano nel conteggio figli minori di 14 anni, persone con disabilità e conviventi non autosufficienti); 

    • È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità. 

    • Attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (disposizione di cui si attende chiarimento per l'applicabilità in Regione Lombardia): sospesa. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze

    • Attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e rivendite di altri beni di prima necessità sospese, con mercati chiusi, salvo che per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e floro-vivaistici.

    • Attività inerenti servizi alla persona: sospese, tranne lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

  • "ZONA ARANCIONE" - 28, 29 e 30 Dicembre 2020 e 4 Gennaio 2021

    • Attività commerciali: aperti gli esercizi di tutte le merceologie, sia in sede fissa che su area pubblica; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali all'interno dei centri commerciali e dei mercati coperti, fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole e punti vendita di presidi sanitari e generi alimentari.

    • Attività dei servizi alla persona: aperte tutte le attività (tra cui: saloni per i trattamenti estetici, saloni tatuaggi e piercing, agenzie matrimoniali e d'incontro), salvo che per centri benessere e stabilimenti termali per finalità non terapeutiche.

    • Spostamenti: gli spostamenti nel medesimo comune di residenza non sono più subordinati alla sussistenza di comprovate esigenze lavorative o altre situazioni di necessità, salvo che nella fascia oraria 22-5; salvo che sussistano le medesime giustificazioni è inoltre vietato spostarsi con mezzi di trasporto in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, essendo in ogni caso possibile farlo per usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune (clicca qui per scaricare il modulo di autodichiarazione editabile). E' possibile, inoltre, per gli abitanti dei piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti) spostarsi in un raggio di 30 km (non è possibile andare nei capoluogi di provincia).

    • Ristorazione: bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie e altre simili attività restano sospese salvo che per quelle attività site nelle aree di servizio e rifornimento carbrante situate lungo le autostrade, negli ospedali  enegli aeroporti, nonché per l'attività di mense e catering continuativo su base contrattuale e con riferimento agli esercizi situati nelle strutture ricettive, a favore dei rispettivi alloggiati. Resta in ogni caso possibili le consegne a domicilio, nonché l'asporto nella fascia oraria 22-5, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. 

    • Agenzie viaggi:  Attività non sospese, ferma restando, per il cliente, la cautela in ordine ai dubbi sugli spostamenti nelle aree rosse di cui al paragrafo sugli spostamenti.

    • Agenzie immobiliari: Attività non sospese, ferma restando, per il cliente, la cautela in ordine ai dubbi sugli spostamenti della clientela nelle aree rosse di cui al paragrafo sugli spostamenti, che si ritengono senz’altro giustificate in presenza di urgenti esigenze abitative.

    • Sagre e manifestazioni fieristiche in struttura: obbligo sospensione attività.

    • Sale slot, bingo e scommesse, slot machine: obbligo di chiusura delle sale dedicate, nonché delle slot machine o degli analoghi dispositivi elettronici collocati all’interno di pubblici esercizi, attività commerciali e rivendite di monopoli.

    • Discoteche e sale da ballo: chiuse.

    • Palestre, piscine, centri benessere e termali: obbligo sospensione attività.

    • Spettacoli aperti al pubblico: sospesi sia quelli al chiuso (anche in teatri, sale concerto e cinematografiche) che all'aperto.

    • Parchi tematici e di divertimento: obbligo sospensione attività.

    • Centri culturali, sociali e circoli ricreativi: obbligo sospensione attività.

    • Feste: vietate in luoghi al chiuso e all’aperto, anche se conseguenti a cerimonie civili e/o religiose.

    • Attività convegnistiche o congressuali: sospese, salvo che se svolte con modalità a distanza

Restano inoltre in vigore le altre disposizioni anti-Covid già in essere, tra cui, oltre all’obbligo di uso di mascherine anche all’aria aperta e al mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro in tutti i casi previsti:

  • Applicazione del protocollo di regolamentazione delle misure anti-COVID19 negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020

  • Rispetto delle schede tecniche per le attività ancora consentite relative ai singoli settori di attività riportate nelle linee guida nelle linee guida del DPCM del 3 Novembre 2020

Resta in vigore, peraltro, l'obbligo di misurazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro stabilito dall'Ordinanza n. 649 di Regione Lombardia.


Per ulteriori informazioni contatta lo Sportello SOS Imprese CoronaVirus attivato da Confesercenti Milano per stare vicina alla tua impresa (clicca qui per ulteriori informazioni):

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