CoronaVirus, regole dal 4 al 17 Maggio

CoronaVirus, regole dal 4 al 17 Maggio

AGGIORNAMENTO dell'8 maggio 2020: E' stata pubblicata l’Ordinanza regionale n.541 del 7 maggio 2020 (clicca qui per scaricare l'Ordinanza) che consente la riapertura di impianti, centri e siti sportivi dove praticare sport individuali all'aperto e prevede alcune disposizioni per garantire la sicurezza igienico-sanitaria delle strutture.


AGGIORNAMENTO del 6 maggio 2020: Sono state pubblicate, dal Ministero dello Sviluppo Economico, le modifiche agli allegati del DPCM del 26 aprile 2020 (clicca qui per scaricare il decreto). 

Tali modifiche permettono la riapertura di altre attività commerciali e produttive, quali:

  • commercio al dettaglio di natanti e biciclette;

  • noleggio di autocarri, veicoli pesanti, macchinari e attrezzature;

  • attività di conservazione e restauro di opere d'arte;

  • servizi di toelettatura degli animali di compagnia (non più solo su appuntamento con la modalità "consegna animale- toelettatura - ritiro animale").


AGGIORNAMENTO del 4 maggio 2020: E' stata pubblicata, da Regione Lombardia, la nuova Ordinanza n. 539 del 3 maggio, che specifica le misure in essere tra il 4 maggio e il 17 maggio 2020. Tale ordinanza assorbe la precedente Ordinanza n. 537, non aggiungendo alcuna ulteriore misura per le attività economiche.

La citata ordinanza stabilisce per le persone alcune regole aggiuntive consentendo, tralaltro, lo spostamento nell'ambito del territorio regionale ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione necessaria per la tutela dei beni quali camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'opoca o da competizione e l'addestramento di cani e cavalli in zone ed aree specificatamente attrezzate.


Dal 4 al 17 Maggio prossimi, l’esercizio delle attività economiche sul territorio lombardo è sottoposto al alle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile, nonché alle più stringenti misure previste, per il territorio regionale, dall'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia dell'30 Aprile, n. 537.

In base a tali disposizioni (che peraltro impongono a tutti coloro che escano dalle rispettive abitazioni, - oltre che di giustificare i relativi spostamenti con un nuovo modello di autocertificazione in dotazione alle forze di polizia locali e statali – e di i conservare la distanza interpersonale di un metro, altresì di coprire naso e bocca quantomeno con un indumento, salvo che per bambini sotto i sei anni, ovvero per motivazioni legate alla disabilità), si evidenziano le seguenti limitazioni.

Commercio al dettaglio: chiusura al pubblico delle attività diverse da quelle indicate a seguire:

  • Ipermercati

  • supermercati

  • discount alimentari

  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

  • Rivendite di prodotti surgelati

  • Rivendite in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

  • Rivendite di prodotti alimentari e bevande in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2, tra cui anche commercio di frutta e verdura fresca o preparata e conservata, carne e prodotti a base di carne, pesci crostacei e molluschi, pane, torte, dolciumi e confetteria, panetterie, bevande, latte, formaggi, caffè torrefatto, prodotti macrobiotici e dietetici e altri prodotti alimentari)

  • Tabaccherie ed esercizi di vicinato specializzati nella vendita esclusiva di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione.

  • Distributori di carburante (Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati)  

  • Rivendite di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4, tra cui anche computer, periferiche, software, telefonia, apparecchi audio e video)

  • Rivendite di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

  • Rivendite di articoli igienico-sanitari

  • Rivendite di articoli per l’illuminazione

  • Rivendite di giornali, riviste e periodici (edicole)

  • Farmacie e parafarmacie

  • Rivendite di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

  • Rivendite di prodotti per toletta e per l’igiene personale

  • Rivendite di piccoli animali domestici

  • Rivendite di materiale per ottica e fotografia

  • Rivendite di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

  • Rivendite di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

  • Rivendite di prodotti erboristici

  • Rivendita di parti e accessori di autoveicoli e motoveicoli

  • Rivendite di vestiti per bambini e neonati

  • Rivendite di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

  • Rivendite di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

  • Rivendite di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

  • Rivendite a mezzo di distributori automatici 

  • Rivendite di carta, cartone e articoli di cartoleria

  • Librerie

  • Rivendite di fiori, piante, semi e fertilizzanti

  • Concessionari di autoveicoli e motocicli

Sempre per il commercio al dettaglio si precisa che:

  • Per le attività su area pubblica, i mercati coperti e scoperti e le fiere possono riprendere, per il solo comparto alimentare, a condizione che il Comune competente faccia osservare un adeguato piano per garantire la sicurezza.

  • la consegna a domicilio è consentita agli operatori commerciali (ivi compresi quelli del commercio su area pubblica) con riferimento a qualsiasi categoria merceologica, anche non indicata dal DPCM.

  • l’accesso alle attività è consentito a un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;

  • Gli schermi e gli altri apparecchi legati al gioco con vincite in denaro debbono essere spenti in tutti i locali ove siano presenti.

  • le attività miste debbono attenersi alle disposizioni in vigore per le diverse tipologie di attività (e.g. bar/tabacchi chiuso come bar ma aperto per i tabacchi).

- Commercio all’ingrosso: tutte le merceologie aperte al pubblico.

- Ristorazione e assimilati (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie): viene riconosciuta la possibilità di effettuare la vendita per asporto, oltre che la consegna a domicilio: resta tuttavia il divieto di somministrazione presso il locale o nelle immediate vicinanze, essendo vietati gli assembramenti in area pubblica o privata, essendo necessario, come negli esercizi del commercio al dettaglio aperto al pubblico, garantire rispetto delle distanze interpersonali, ingresso dilazionato della clientela, cui è fatto divieto di intrattenersi nel locale per quanto non necessario rispetto all’acquisto.

Restano chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti ebevande all'interno di stazioni ferroviarie e lacustri, nonché in aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, cche possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano invece aperti i locali di questo tipo siti in ospedali e aerporti.

- Alberghi e altre strutture ricettive: ordinaria ripresa dell'attività per gli alberghi, fermi restando i vincoli alla mobilità delle persone che indirettamente influiscono sull'operatività delle strutture in questione. Le strutture ricettive di altra tipologia (ateco diverso dal 55.1) come i bed and breakfast e le altre strutture ricettive possono proseguire la propria attività, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività, esclusivamente nei casi in cui siano ospitate persone impegnate in attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali

È inoltre consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

Agenzie immobiliari: ripresa delle attività.

- Agenzie viaggi: chiuse

Attività di servizi alla persona, fra cui anche barbieri, parrucchieri ed estetisti: chiusi, salvo che con riferimento a lavanderie e pompe funebri.

- Toelettatura animali da compagnia: ammessa purché svolta su appuntamento con la modalità "consegna animale- toelettatura - ritiro animale".

Attività professionali: non sono in via generale sospese, purché svolte con modalità di lavoro agile salvo che per incompatibili adempimenti indifferibili, che in ogni caso impongono la previsione di appuntamenti in caso di necessario contatto coi clienti.

Attività di riparazione e manutenzione: ammesse.

Attività di pulizia e disinfestazione: non sospese.

Palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti comprensori sciistici, centri benessere e termali: chiusi, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni termali rientranti nei livelli essenziali di assistenza.

Servizi assicurativi, bancari e finanziari: aperti al pubblico.

- Servizi legali, contabili, di direzione aziendale, di supporto alle imprese, d'istruzione: aperti al pubblico.

- Studi di architettura: aperti al pubblico.

Servizi di vigilanza e investigazione: non sospesi

Servizi di informazione e comunicazione: non sospesi

Sale scommesse e sale bingo, scuole di ballo, discoteche e locali assimilati: chiusi al pubblico, con più generale obbligo di blocco delle slot machine da parte dei concessionari.

- Cinema, sale giochi, teatri: chiusi al pubblico.

- Musei e altri luoghi di cultura: :chiusi al pubblico

- Manifestazioni ed eventi: sospensione di ogni iniziativa in luogo pubblico o privato, anche se a carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, nonché se svolte in luoghi chiusi ma aperti al pubblico

- Attività in scuole e autoscuole, centri di formazione e istituti per l’infanzia: sospensione e salvo lo svolgimento dell’attività formativa a distanza, nonché altre particolari eccezioni.

- Trasporti: consentito anche il trasporto non di linea sulla base di quanto disposto dalla Regione, ai sensi dell'ordinanza n. 538 del 30 Aprile, anche con riferimento all'attività dei noleggiatori con conducente di autovetture e autobus.

- Attività produttive manifatturiere e costruzioni: ripresa per tutte le merceologie.

Più in generale, si specifica infine:

  • che le imprese la cui attività non è sospesa rispettano i contenuti del protocollo del 24 Aprile 2020 per il contrasto alla diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto tra Governo, Confesercenti e altre parti sociali, nonché gli ulteriori protocolli eventualmente sottoscritti a livello settoriale, anche su base regionale (vedi alberghi).
    Occorre, tra le altre cose, predisporre piani per la sicurezza coinvolgendo i soggetti competenti, affiggere apposita cartellonistica, tra cui quella per invitare al distanziamento interpersonale (clicca qui per scaricare il cartello elaborato da Confesercenti Milano), effettuare le sanificazioni quotidiane, nonché mettere a disposizione dei dipendenti e della clientela i dispositivi di sicurezza richiesti a seconda delle caratteristiche dell'attività e dei locali.

  • che le attività produttive commerciali e industriali sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

  • che per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, nonché attività di pulizia e sanificazione, nonché la spedizione e la ricezione di beni e forniture in magazzino, previa comunicazione al Prefetto. Tali attività sono in ogni caso consentite, a partire dal 27 Aprile, da parte delle imprese che potranno riaprire il 4 maggio. 

Per attrezzarti alla ripartenza, consulta le convenzioni per la fornitura di consulenze, DPI e servizi di igienizzazione per i soci di Confesercenti Milano (clicca qui per ulteriori informazioni).

Per stare vicina alle Imprese in difficoltà, Confesercenti Milano, ha attivato lo Sportello SOS Imprese CoronaVirus (clicca qui per ulteriori informazioni).

 

Per ulteriori informazioni contatta la Segreteria di Confesercenti Milano:

In caso di sintomi sospetti il numero verde unico regionale 800.89.45.45 o il numero disposto dal Ministero del Salute 1500.

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