Lombardia in Zona Gialla dal 13 Dicembre, cosa cambia per le Attività Economiche?

Lombardia in Zona Gialla dal 13 Dicembre, cosa cambia per le Attività Economiche?

Il Ministro della Salute ha firmato la nuova Ordinanza, in vigore dal 13 Dicembre, che sancisce la riclassificazione di Regione Lombardia da "Zona Arancione a "Zona Gialla".

Di seguito un breve riepilogo delle principali variazioni rispetto alla "Zona Arancione", integrate dall'Ordinanza n. 649 di Regione Lombardia:

  • Divieti di spostamento: superamento del tendenziale obbligo di permamenza sul territorio del Comune di residenza/abitazione/dimora. Gli spostamenti saranno, infatti, liberi all'interno della Zona Gialla anche per poter acquistare nel negozio di fiducia che si trovi fuori dal proprio Comune, benché sul territorio comunale sia presente analoga attività, salvo che dalle 22 alle 5; durante tali orari sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (clicca qui per scaricare il modulo di autodichiarazione editabile). 

  • Attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie): riapertura dei pubblici esercizi per il consumo sul posto dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati (salvo che nella notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio, per cui sarà ammesso solo il servizio in camera); resta sempre consentita la  ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 ed E55, nonché in ospedali, aeroporti, porti e interporti.

  • Obbligo di misurazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro.

Per il resto rimangono in vigore le precedenti disposizioni e, in particolare:

  • Attività commerciali: aperti gli esercizi di tutte le merceologie, sia in sede fissa che su area pubblica; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali all'interno dei mercati coperti e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili e dei mercati coperti, fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole e punti vendita di presidi sanitari e generi alimentari. Fino al 6 Gennaio i negozi potranno restare aperti tutti i giorni fino alle ore 21 al fine di diluire la presenza di acquirenti in più ore della giornata. Per tutti gli Esercizi commerciali vige l'obbligo di chiusura al pubblico tra le ore 21 e le ore 5 (salvo che con riferimento al 1° Gennaio, per cui l'obbligo di chiusura è tra le ore 21 e le ore 7). 

  • Cartellonistica indicante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale da esporre obbligatoriamente nei locali pubblici e aperti al pubblico che possono restare aperti (tale indicazione deve garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra ogni individuo): clicca qui per visitare la pagina dedicata alla cartellonistica Confesercenti Milano.

  • Attività dei servizi alla persona: consentite tutte le attività (tra cui: saloni per i trattamenti estetici, saloni tatuaggi e piercing, agenzie matrimoniali e d'incontro), salvo che per centri benessere e stabilimenti termali per finalità non terapeutiche.

  • Attività dei parchi tematici e di divertimento: sospese.

  • Attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza nonché culturali, centri sociali e centri ricreativi: sospese.

  • Manifestazioni pubbliche: consentite solo in forma statica.

  • Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente: sospese.

  • Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto: sospesi. 

  • Attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso: sospese.

  • Convegni, congressi e altri eventi: sospesi ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza

  • Mostre e servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura: sospese.

  • Viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate: sospesi.

  • Comprensori sciistici: chiusi.

Peraltro, tali norme, per il periodo compreso tra il 21 Dicembre e il 6 Gennaio 2021, sono itegrate dal Decreto-Legge del 2 Dicembre, che stabilisce:

  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

  • il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute). Il primo gennaio il coprifuoco durerà fino alle 7 del mattino (anziché fino alle ore 5);

  • sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;

  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.

  • ristoranti potranno restare sempre aperti a pranzo, anche il 25 e 26 Dicembre, il 1° e il 6 Gennaio ma al tavolo non potranno sedere più di quattro persone. Restano la consegna a domicilio e l'asporto fino alle 22. I bar e gli altri locali di somministrazione saranno aperti dalle 5 fino alle 18 in zona gialla.

  • gli hotel potranno restare aperti, i ristoranti all'interno delle strutture, però, dovranno restare chiusi la sera di Capodanno, mentre resta permesso il servizio in camera.

 

Restano inoltre in vigore le altre disposizioni anti-Covid già in essere, tra cui, oltre all’obbligo di uso di mascherine anche all’aria aperta e al mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro in tutti i casi previsti:

  • Applicazione del protocollo di regolamentazione delle misure anti-COVID19 negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020

  • Rispetto delle schede tecniche per le attività ancora consentite relative ai singoli settori di attività riportate nelle linee guida nelle linee guida del DPCM del 3 Novembre 2020

 

Per ulteriori informazioni contatta lo Sportello SOS Imprese CoronaVirus attivato da Confesercenti Milano per stare vicina alla tua impresa (clicca qui per ulteriori informazioni):


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